Affinché sia ipotizzabile la minaccia occorre che la previsione del danno fatto temere sia rapportabile a una persona specifica. Sempre esaminando a ritroso l’evoluzione dell’approccio che stiamo studiando, notevole punto di arrivo emerge dalla pronuncia della Sez. VI, emessa all’udienza del 3 Novembre 1994, Schrotter, Zacchia, 1996, 362. Tale disposizione https://brooksgpuyv.ka-blogs.com/78523866/not-known-details-about-avvocato-venezia-droga