La esistenza alle udienze è attestata dal timbro apposto dal cancelliere oppure dal Magistrato sul taccuino del praticante. Sopra alternativa, la esistenza del praticante va riportata all’interiore del verbale d’udienza redatto dall’avvocato. Precedentemente dell'abrogazione dell'abuso d'missione si prevedeva il infrazione nel quale il pubblico autorizzato violava una consuetudine di…... https://www.avvocato-penalista.it/